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Sez. 2, Sentenza n. 8479 del 13/06/2002 (Rv. 555039 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - COMMISTIONE ED UNIONE | Beni appartenenti a proprietari diversi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555039-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - COMMISTIONE ED UNIONE

A norma dell'art. 939, secondo comma, cod. civ., quando più cose, appartenenti a proprietari diversi, siano state unite in modo tale da costituire un unico bene e non siano separabili senza deterioramento, il proprietario della cosa principale o molto superiore di valore acquista la proprietà del tutto ed è obbligato a pagare all'altro il valore della cosa unita o mescolata; solo, nell'ipotesi che l'unione o la mescolanza siano avvenute senza il suo consenso, egli è obbligato, invece, a corrispondere la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale ed il valore della cosa accessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)