Sez. 1, Sentenza n. 1891 del 19/06/1971 (Rv. 352453 - 01)
LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - DISCIPLINA DELL'UNIONE E COMMISTIONE - INAPPLICABILITA - ADDIZIONE SEPARABILE - DIRITTO DEL LOCATORE ALLA RIMOZIONE - PRECEDENTE CONSENSO ALLA ADDIZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - DISCIPLINA DELL'UNIONE E COMMISTIONE - INAPPLICABILITA - ADDIZIONE SEPARABILE - DIRITTO DEL LOCATORE ALLA RIMOZIONE - PRECEDENTE CONSENSO ALLA ADDIZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'art 939 cod civ regola, in via generale, soltanto l'Unione e la commistione fra cose appartenenti a diversi proprietari verificatesi in assenza di precedenti rapporti giuridici fra i medesimi. L'ipotesi di addizioni eseguite dal conduttore nell'ambito del contratto di locazione e, invece, regolata dall'art 1593 cod civ, che, in quanto norma speciale rispetto al cit art 939 cod civ trova esclusiva applicazione. Pertanto, trattandosi di addizione separabile, il proprietario della cosa locata ha un incondizionato diritto ad ottenerne la rimozione, abbia o meno consentito, in costanza di contratto, alla sua esecuzione. Il consenso del proprietario al compimento dell'addizione, infatti, e rilevante nella sola ipotesi in cui l'addizione non sia rimovibile senza danno per la cosa locata ed, inoltre, costituisca un miglioramento di questa, secondo quanto stabilisce l'art 1592, richiamato dall'art 1593 cod civ. (V 1300'65' 842'60' 348'60' 2626'58' 616'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 939, Cod. Civ. art. 1592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)