Sez. 3, Sentenza n. 15927 del 05/03/2009 Ud. (dep. 16/04/2009) Rv. 243410 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Pedopornografia minorile - Omessa indicazione dei dati anagrafici delle vittime - Omessa indicazione del luogo e dell'ora di consumazione degli episodi criminosi - Nullità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
Non integrano nullità per violazione del principio di determinatezza nella contestazione né l'omessa indicazione dei dati anagrafici delle persone offese, né l'omessa indicazione del luogo e dell'ora di consumazione della condotta contestata. (Fattispecie in materia di pedopornografia minorile nella quale i fatti, commessi all'estero in un ampio arco temporale, risultavano da immagini fotografiche o riprese video in cui il reo veniva rappresentato nell'atto di commettere gli abusi ai danni di minori stranieri non identificati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)