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Sez. 5, Sentenza n. 21714 del 11/04/2003 Cc. (dep. 16/05/2003) Rv. 224891 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Giudice di pace (procedimento penale) - Ricorso immediato - Contenuto - Generalità della persona citata a giudizio - Omissione della data e del luogo di nascita - Inammissibilità del ricorso immediato - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224891-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Non sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 agosto 2000, n. 274 se il ricorso immediato presentato al giudice di pace non contiene l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, ma riporti comunque l'indicazione del nome, del cognome e del luogo di residenza, in quanto deve escludersi che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti è presentato il ricorso, essendo sufficiente che l'atto non sia diretto "ad incertam personam" (la Corte ha anche precisato che la completa identificazione può sempre essere realizzata successivamente, nel corso dell'udienza di comparizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 24 com. 1 n. 3, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 com. 2 n. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)