Sez. 2, Sentenza n. 3107 del 17/10/1972 (Rv. 360887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ISCRIZIONE AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - CONSEGUIMENTO DELLA RELATIVA PENSIONE - DIRITTO NEI CONFRONTI DELL'INPS ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CONSEGUIBILI ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ISCRIZIONE AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - CONSEGUIMENTO DELLA RELATIVA PENSIONE - DIRITTO NEI CONFRONTI DELL'INPS ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CONSEGUIBILI ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.*
L'iscritto al fondo speciale di previdenza dei dipendenti delle imposte di consumo, una volta conseguita la relativa pensione, ha diritto di ottenere dall' istituto nazionale della previdenza sociale, quale titolare della gestione ordinaria delle assicurazioni sociali, quelle prestazioni aggiuntive eventualmente conseguibili attraverso il riconoscimento, come attivita lavorativa coperta da contribuzione, del periodo del servizio militare, svolto tra il 1915 ed il 1918. (Conf 279'67, mass n 326077).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 136, Legge 26/04/1957 num. 818 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)