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Sez. L, Sentenza n. 2911 del 09/06/1978 (Rv. 392335 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - PERIODI DI SERVIZIO MILITARE ED EQUIPARATI CONSIDERATI UTILI EX RDL N 1827 DEL 1935, LEGGE N 55 DEL 1958 E LEGGE N 364 DEL 1958 - APPLICABILITA ALLE ASSICURAZIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392335-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - PERIODI DI SERVIZIO MILITARE ED EQUIPARATI CONSIDERATI UTILI EX RDL N 1827 DEL 1935, LEGGE N 55 DEL 1958 E LEGGE N 364 DEL 1958 - APPLICABILITA ALLE ASSICURAZIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI - ESCLUSIONE.*

L'art 49, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n 153 considera utili, a richiesta dell'interessato ed ai fini del riconoscimento del diritto e della Determinazione della misura della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti, i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli artt 56 n 1 del RDL n 1827 del 1935 e 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958 n 55, nonche i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958 n 364. La predetta norma si riferisce alla sola Assicurazione generale obbligatoria e non si applica alle assicurazioni dei fondi speciali di previdenza che la sostituiscono. (V 3107/72, mass n 360887).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 7, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 8, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 364, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)