Sez. 3, Sentenza n. 18783 del 26/09/2005 (Rv. 583682 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Termine per l'esercizio del diritto - Proroga da parte del proprietario - Vincolatività - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
In materia di prelazione urbana, ove sia scaduto il termine legale di sessanta giorni stabilito a favore del conduttore dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978 per esercitare il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile locato ad uso non abitativo, l'eventuale proroga del termine concessa dal proprietario costituisce una sua discrezionale concessione, che lo vincola solo per il periodo per il quale ha ritenuto di concederla; ne consegue che, se nel termine stabilito nella proposta contrattuale il destinatario della medesima non accetti le condizioni, o non dichiari, nel termine stabilito dal proponente, di accettarle incondizionatamente, il contratto non si conclude e le eventuali diverse condizioni dal destinatario prospettate configurano una nuova proposta.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)