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Sez. 3, Sentenza n. 8027 del 30/10/1987 (Rv. 455718 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - PRELAZIONE - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - PROROGA DA PARTE DEL PROPRIETARIO - DURATA MINIMA LEGALE O VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455718-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - PRELAZIONE - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - PROROGA DA PARTE DEL PROPRIETARIO - DURATA MINIMA LEGALE O VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

In materia di prelazione urbana, ove sia scaduto il termine legale di sessanta giorni stabilito a favore del conduttore dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978 per esercitare il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile locato ad uso non abitativo, l'eventuale proroga del termine concessa dal proprietario costituisce una sua discrezionale concessione, che lo vincola solo per il periodo per il quale ha ritenuto di impegnarsi e che non è quindi soggetta ad una durata minima legale o ad una valutazione di congruità. (nella specie il S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva respinto la tesi del conduttore che la proroga concessa dal locatore dovesse essere di altri sessanta giorni o, almeno, di quindici giorni come per la diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)