Sez. 1, Sentenza n. 1989 del 06/04/1979 (Rv. 398389 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE - CAUTELARI - ISCRIZIONE DI IPOTECA SUI BENI DEL TRASGRESSORE - PERICULUM IN MORA - VALUTAZIONE RELATIVA A SOCIETA DI FATTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE RISULTANTE AL MOMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE - NECESSITA - IMPUGNAZIONE DEL DECRETO AUTORIZZATIVO - NATURA - VESTE DI ATTORE DEL CONTRIBUENTE - CONSEGUENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE - CAUTELARI - ISCRIZIONE DI IPOTECA SUI BENI DEL TRASGRESSORE - PERICULUM IN MORA - VALUTAZIONE RELATIVA A SOCIETA DI FATTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE RISULTANTE AL MOMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE - NECESSITA - IMPUGNAZIONE DEL DECRETO AUTORIZZATIVO - NATURA - VESTE DI ATTORE DEL CONTRIBUENTE - CONSEGUENZA.*
In tema di repressione delle violazioni finanziarie ed al fine dell'applicazione della misura cautelare dell'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore, su istanza dell'intendente di finanza ai sensi dell'art 26 della legge 7 gennaio 1929 n 4, il requisito del periculum in mora, per sproporzione fra la consistenza patrimoniale del trasgressore medesimo e l'entita del credito da tutelare, va riscontrato, in ipotesi di societa di fatto, tenendo conto del complesso delle garanzie offerte all'amministrazione, e, quindi, non soltanto del patrimonio della societa stessa, ma anche di quelli dei soci, che rispondono direttamente ed illimitatamente, con vincolo di solidarieta, dei debiti sociali. Detta indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla situazione risultante al momento della concessa autorizzazione della misura cautelare, e tenendo presente che il contribuente - trasgressore, il quale impugni il decreto autorizzativo del Presidente del tribunale, ai sensi dell'art 27 della citata legge, assume la veste di attore in domanda di accertamento negativo delle legittimita del decreto stesso, con conseguente assoggettamento al relativo Onere probatorio.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)