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Sez. 1, Sentenza n. 3883 del 24/04/1996 (Rv. 497259 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore - Requisiti - "Periculum in mora" - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497259-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE

L'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del trasgressore che - in base al processo verbale di constatazione della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria e quando vi sia pericolo nel ritardo - l'Intendente di Finanza chiede al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (nel testo risultante a seguito della sentenza 27 marzo 1969, n. 60 della Corte Costituzionale), ha natura di provvedimento cautelare ed il requisito del "periculum in mora", per sproporzione fra la consistenza patrimoniale dell'autore della violazione e l'entità del credito da tutelare, va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione risultante al momento della concessa autorizzazione della misura.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)