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Sez. 2, Sentenza n. 30952 del 15/06/2016 Ud. (dep. 20/07/2016) Rv. 267380 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Grossolanità dell'artificio o raggiro - Qualità soggettive della vittima - Rilevanza - Configurabilità del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267380-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inquadramento delle condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)