Sez. 2 - , Sentenza n. 49519 del 29/11/2019 Ud. (dep. 05/12/2019) Rv. 278004 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO | Fama di mago, chiromante, occultista o guaritore - Prospettazione di gravi pericoli gravanti sulle persone offese e sui loro familiari - Induzione in errore sulla capacità dell'agente di scongiurare i pericoli prospettati - Truffa aggravata - Sussistenza - Abuso della credulità popolare - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO
Integra il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen. e non la fattispecie di abuso della credulità popolare - depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 661 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)