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Sez. 1, Sentenza n. 9515 del 08/09/1999 (Rv. 529734 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Assunzioni nella pubblica amministrazione - Disciplina ex D.P.C.M. 27 dicembre 1988 Ipotesi previste dall'art. 8 secondo e quarto comma - Differenze - Fattispecie - In tema di assunzione diretta a termine di lavoratori da parte di un comune - In sostituzione di lavoratori in congedo o assenti per malattia addetti alle bidellerie della scuola dell'obbligo o al servizio di nettezza urbani - Pretesa riconducibilità al quarto comma dell'art. 8 - Esclusione - Riconducibilità al secondo comma della stessa norma - Sussistenza - Sanzione amministrativa per la sua violazione - Legittimità - Cassazione della sentenza e decisione nel merito con rigetto della relativa opposizione.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529734-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

Il comportamento di un comune che, per sostituire personale di ruolo assente per congedo o per riposo compensativo, abbia proceduto reiteratamente all'assunzione diretta a termine di bidelli per la scuola dell'obbligo, di operatori ecologici e di autisti di automezzi della nettezza urbana, nel presupposto che tali assunzioni fossero finalizzate ad evitare danni alle persone ed alla collettività ed a tutelare la salute di quest'ultima e che, così giustificate, potessero rientrare nei "casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità", previsti dal quarto comma dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (e per i quali è ammessa l'assunzione diretta con il solo obbligo di comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego), deve essere, invece, ricondotto - in assenza di giustificazione volta per volta della ricorrenza della situazione eccezionale indicata da detta norma - al secondo comma dello stesso art. 8, che concerne l'ipotesi della necessità di sopperire tempestivamente ad "imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza....di dipendenti direttamente impegnati......" nei servizi di "igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare" ed esige per l'assunzione la preventiva richiesta alla sezione circoscrizionale per l'impiego, cui spetta di provvedere all'avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nell'apposita graduatoria, secondo i criteri di cui all'ultima parte del suddetto secondo comma (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza pretorile impugnata, che aveva, invece, ricondotto l'operato del comune al citato comma quarto ed ha deciso nel merito, rigettando l'opposizione proposta dal Comune avverso la sanzione che gli era stata comminata nel presupposto che ricorresse la fattispecie di cui al secondo comma).

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., Legge 20/02/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 34 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., DPCM 27/12/1988 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)