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Sez. L, Sentenza n. 19108 del 13/12/2003 (Rv. 568884 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione diretta presso la P.A. ex art. 8, quarto comma, D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - Situazione di urgente necessità - Nozione - Assunzione per la consegna di certificati elettorali - Ammissibilità dell'assunzione diretta - Esclusione - Fondamento - Responsabilità per la relativa violazione amministrativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568884-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

In tema di collocamento al lavoro di soggetti iscritti nelle liste per l'assunzione nella P.A., la procedura di assunzione diretta, prevista dall'art. 8, comma quarto, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (emanato in attuazione dell'art. 16, comma quarto, della legge 28 febbraio 1987 n. 56), dei lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale è consentita, anche in relazione ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, nel solo caso di "urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità" e tale situazione - che postula il pericolo di un pregiudizio eccedente le "esigenze" considerate dal secondo comma dello stesso articolo ai fini dell'avviamento urgente tramite la sezione circoscrizionale - non è ravvisabile in relazione alla necessità di consegnare con urgenza i certificati elettorali, situazione che pertanto non integra una delle ipotesi idonee ad escludere la responsabilità dell'autore della violazione amministrativa, non ricorrendo una delle esimenti di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., DPCM 27/12/1988 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)