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Sez. 1, Sentenza n. 3861 del 08/08/1978 (Rv. 393433 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - ESTENSIONE AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO NON APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DELLA VESTE DI COMMITTENTE DA PARTE DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA E CONSENSO DI QUEST'ULTIMA AL SUBAPPALTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393433-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - ESTENSIONE AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO NON APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DELLA VESTE DI COMMITTENTE DA PARTE DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA E CONSENSO DI QUEST'ULTIMA AL SUBAPPALTO - IRRILEVANZA.*

In tema di benefici fiscali previsti dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, per gli Atti occorrenti all'attuazione delle opere stradali ed autostradali contemplate dalla legge stessa, il principio in base al quale i benefici medesimi non sono estensibili al contratto di subappalto, che non sia stato approvato dall'amministrazione competente, a norma dell'art 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, non soffre deroga, nel caso in cui la veste di committente sia assunta dalla societa concessionaria della costruzione e gestione di dette opere, per il solo fatto che tale committente abbia dato il proprio consenso al subappalto da parte dell'impresa appaltatrice, atteso che questo consenso puo essere idoneo, al fine indicato, esclusivamente se a prestarlo la societa concessionaria sia stata abilitata in via preventiva dalla amministrazione concedente, con la convenzione di concessione. (V 3531/77, mass n 387118).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)