Sez. 1, Sentenza n. 3531 del 05/08/1977 (Rv. 387118 - 01)
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO PER LA ESECUZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI STIPULATI DALLE SOCIETA CONCESSIONARIE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO PER LA ESECUZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI STIPULATI DALLE SOCIETA CONCESSIONARIE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 (sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali), che prevede l'esenzione da ogni tributo statale e locale per tutti gli Atti 'occorrentì all'attuazione della legge stessa, il requisito dell'occorrenzà non dev'essere inteso in senso puramente tecnico-economico, ma anche giuridico e pertanto dev'essere escluso in ordine ai contratti di subappalto, stipulati dalle societa concessionarie per la esecuzione di opere relative a costruzioni autostradali i quali, in contrasto con l'art 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, applicabili anche a tali costruzioni non siano stati approvati dalla pubblica amministrazione competente, a nulla rilevando l'eventuale esenzione dalla predetta approvazione, contenuta nel capitolato di appalto, che non puo validamente derogare alle norme generali. (Conf 3729/76, mass n 382426; (Conf 2974/75, mass n 377067).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)