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Sez. 3, Sentenza n. 25002 del 10/10/2008 (Rv. 605505 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PRECETTO | Natura processuale - Esclusione - Spese relative - Intimazione del loro pagamento con lo stesso precetto - Ammissibilità - Esecuzione del pignoramento in difetto di ottemperanza ed opposizione all'esecuzione relativamente all'obbligazione accessoria - Legittimità.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605505-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PRECETTO

Nella procedura esecutiva per consegna o rilascio - in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può richiedere il provvedimento di ingiunzione - è consentito al creditore istante di intimare con il precetto (atto preliminare all'esecuzione, non avente natura processuale) il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)