Sez. U, Sentenza n. 1471 del 24/02/1996 (Rv. 496016 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Esecuzione per consegna o rilascio - Precetto - Natura processuale - Esclusione - Intimazione di pagamento delle spese relative con lo stesso precetto - Esecuzione del pignoramento in difetto di ottemperanza - Ammissibilità - Proposizione di opposizione all'esecuzione relativamente all'obbligazione accessoria - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
Anche nella procedura esecutiva per consegna o rilascio - in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può ricorrere al provvedimento di ingiunzione - è consentito al creditore istante di intimare con il precetto - atto preliminare all'esecuzione, non avente natura processuale - il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)