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Sez. L, Sentenza n. 2350 del 12/06/1975 (Rv. 376202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PUBBLICO MINISTERO - INTERVENTO A PENA DI NULLITA - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - RITO ORDINARIO - MANCATO INTERVENTO DEL PM - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PUBBLICO MINISTERO - INTERVENTO A PENA DI NULLITA - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - RITO ORDINARIO - MANCATO INTERVENTO DEL PM - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel sistema del codice di procedura civile, prima dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, il rito speciale previsto per le controversie individuali di lavoro non era richiesto a pena di nullita assoluta e l'intervento del pubblico ministero era prescritto solo in relazione alle speciali esigenze del rito. Pertanto, qualora il giudizio, nonostante abbia avuto a oggetto una controversia di lavoro, si sia svolto nelle precorse fasi di merito con l'osservanza del rito ordinario, non e deducibile in Cassazione come motivo di nullita del processo la mancata partecipazione al giudizio d'appello del pubblico ministero. (Conf 291/74, mass n 367938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)