diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 291 del 01/02/1974 (Rv. 367938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PUBBLICO MINISTERO - MANCATO INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI CON IL RITO ORDINARIO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PUBBLICO MINISTERO - MANCATO INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI CON IL RITO ORDINARIO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel sistema adottato dal codice di procedura civile vigente, il rito speciale previsto per le controversie individuali di lavoro non e richiesto a pena di nullita assoluta e l'intervento del pubblico ministero e prescritto soltanto in relazione alle esigenze dello speciale rito. Pertanto, non e deducibile in Cassazione, come motivo di nullita del processo, la mancata partecipazione del pubblico ministero al giudizio di appello, qualora il procedimento, pur avendo per oggetto un rapporto di lavoro, si sia svolto nelle precorse fasi di merito con l'osservanza del rito ordinario. (Conf 3359'71, mass n 355236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)