Sez. 1, Sentenza n. 643 del 30/01/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 204417 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - In genere | Rinnovo della notifica della citazione all'imputato - Competenza del Presidente - Principio generale - Sussistenza - Applicabilità nel procedimento pretorile - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - In genere
Il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. - secondo cui negli atti preliminari al dibattimento, quando occorra procedere al rinnovo della notifica della citazione a giudizio dell'imputato, a tanto deve provvedere il presidente - essendo attuativo di un principio desumibile dalla sistematica processuale, è applicabile indipendentemente dalla natura collegiale o monocratica dell'organo giudicante e, quindi, anche nel giudizio pretorile. Tale regola non è operante soltanto quando il vizio rilevato o denunciato investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale, vale a dire il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero (art. 555 cod. proc. pen.) ovvero dal giudice per le indagini preliminari, che, almeno sul piano concettuale, si distingue nettamente sia dal provvedimento con il quale ne viene disposta la esecuzione mediante la sua materiale spedizione all'interessato, sia, a maggior ragione, dalla notificazione: solo in tal caso si determina la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, che dovrà essere, pertanto, rinnovato dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. (Nella fattispecie il Pretore, dopo aver dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva ordinato la restituzione degli atti al G.I.P. il quale aveva quindi sollevato conflitto di competenza. La Suprema Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del pretore a disporre la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)