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Sez. 1, Sentenza n. 41733 del 06/10/2004 Cc. (dep. 26/10/2004) Rv. 229857 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinnovo della notifica della citazione all'imputato - Competenza del giudice del dibattimento - Principio generale - Sussistenza - Applicabilità nel giudizio immediato, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229857-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE

In tema di nullità, per difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)