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Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 11/09/1999 (Rv. 529853 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - IN GENERE | Disciplina del nuovo Testo Unico del 1990 - Entrata in vigore - Applicazione - Decorrenza - Successioni aperte dopo il 1 gennaio 1991 - Necessità - Meri accordi sulla dilazione e sugli interessi, stipulati successivamente a quella data - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529853-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - IN GENERE

Alla stregua della disposizione di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale stabilisce che le norme del T.U. sulle successioni e donazioni in esso contenute entrino in vigore il 1 gennaio 1991 e si applichino alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data, ove una successione si sia aperta entro il 31 dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990 il fatto che, successivamente al 1 gennaio 1991, sia intervenuto un accordo fra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativo alla dilazione del pagamento dell'imposta ed agli interessi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)