Sez. 5, Sentenza n. 8823 del 30/06/2000 (Rv. 538149 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Dilazione del pagamento - Interessi - Disciplina fissata dall'art. 38 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Successioni apertesi anteriormente al 1 gennaio 1991- Applicabilità - Esclusione - Concessione della dilazione, successiva alla suddetta data - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
L'art. 38, secondo comma del D.Lgs. n. 346 del 1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 della stessa normativa, per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1 gennaio 1991, anche se posteriore a detta data si riveli la concessione della dilazione in questione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 63, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)