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Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 11/09/1991 (Rv. 473805 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Prescrizione dell'azione - In genere | Esercizio dell'azione redibitoria - Termine annuale di prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473805-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Prescrizione dell'azione - In genere

A norma dell'art. 1495 cod. civ. terzo comma il termine di prescrizione di un anno per l'esercizio dell'azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, altrimenti l'inizio della prescrizione coincide con quest'ultimo evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)