Sez. 2, Sentenza n. 2797 del 06/02/2008 (Rv. 601943 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE | Decorrenza - Dalla conclusione del contratto, ove non coincidente con la consegna - Esclusione - Dalla consegna.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE
Nel contratto di vendita, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione redibitoria e dell' azione risarcitoria conseguente all'inadempimento, decorre dalla data della consegna e non può farsi coincidere con la data di stipula del contratto in mancanza della prova della coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine alla individuazione temporale del "dies a quo".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)