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Sez. L, Sentenza n. 2549 del 17/04/1985 (Rv. 440364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE PER IL PERIODO DELLE FERIE - DISCIPLINA COLLETTIVA ESCLUDENTE ALCUNI EMOLUMENTI DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 2 OTTOBRE 1961 PER I DIPENDENTI ITALCABLE.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE PER IL PERIODO DELLE FERIE - DISCIPLINA COLLETTIVA ESCLUDENTE ALCUNI EMOLUMENTI DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 2 OTTOBRE 1961 PER I DIPENDENTI ITALCABLE.*

Attesa l'inesistenza nell'ordinamento del cosiddetto principio di onnicomprensività della retribuzione e la Mancanza, sia nell'art. 2109 cod. civ. che nell'art. 36 cost., di norme limitative dell'autonomia privata in ordine alla Determinazione della retribuzione per il periodo delle ferie, va riconosciuta la legittimità della disciplina collettiva che - ove risultino salvi, secondo l'accertamento del giudice del merito, i criteri di proporzionalità e sufficienza garantiti dalla norma costituzionale - escluda alcuni emolumenti della retribuzione per il periodo feriale. (principio affermato in relazione all'art. 19 del C.C.n.L. 2 ottobre 1961 per i dipendenti italcable, che esclude dalla retribuzione per le ferie alcune indennità, quali i compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo). (V 1069/84, mass n 433228).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)