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Sez. U, Sentenza n. 1069 del 13/02/1984 (Rv. 433228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ASSENZA, PER FERIE O PER MALATTIA O PER PERMESSI SINDACALI - "CONTRIBUTO PASTO" - INCLUSIONE NEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ASSENZA, PER FERIE O PER MALATTIA O PER PERMESSI SINDACALI - "CONTRIBUTO PASTO" - INCLUSIONE NEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel trattamento economico spettante al lavoratore subordinato nei periodi di assenza per ferie, o per malattia, o per permessi sindacali, il "contributo-pasto", anche quando configuri una erogazione del datore di lavoro di natura retributiva, non deve essere incluso, ove dai patti della contrattazione collettiva od individuale emerga la volontà delle parti di limitare detta erogazione alle sole giornate in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro. Infatti, il cosiddetto principio dell'onnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente caratteri di continuità, obbligatorietà e determinatezza, il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.), non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto dei precetti fissati dall'art. 36 della Costituzione in tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi, come nei suddetti casi del trattamento per ferie, per malattia; o per permessi sindacali una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. (Conf 4148/82, mass n 422123; (Conf 5887/81, mass n 416639; (Conf 3893/81, mass n 414544; (Conf 4306/80, mass n 408176; (Conf 1656/80, mass n 405259; (Conf 196/77, mass n 383714; (contra 4550/83; (contra 4695/82, mass n 422641; (contra 3194/82, mass n 421137; (contra 914/82, mass n 418768; (contra 509/78, mass n 389810; (contra 2690/77, mass n 386345).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)