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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 520 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-15, depositata il 1989-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:520
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14333

  • Impiego pubblico
  • Magistrati
  • Trattamento economico
  • Limitazione di benefici ai soli magistrati della corte dei conti
  • Manifesta infondatezza delle questioni.
Leggi la massima
Le questioni di legittimità costituzionale delle norme, anche di interpretazione autentica, che disciplinano il regime degli aumenti periodici di stipendio per le varie categorie di magistrati, vanno dichiarate manifestamente infondate, in quanto il giudice 'a quo' non prospetta argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questioni concernenti l'art. 1, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.; e l'art. 9, comma secondo, L. 2 aprile 1979 n.97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1080, all'art. 2, lett.d), L. 16 dicembre 1961 n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, L. 20 dicembre 1961 n. 1345 così come interpretati dall'art. 1, comma secondo, L. n. 425 cit.; nonché, "per quanto di ragione", il medesimo art. 1, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 413/1988; O.nn. 1047 e 1083/1988, 48/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promossi con tre ordinanze emesse il 14 dicembre 1988 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, iscritte rispettivamente ai nn. 300, 301 e 302 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui gli appellanti, già magistrati ordinari, avevano ricorso avverso il mancato riconoscimento, da parte delle sentenze di primo grado, del loro diritto a percepire una serie di emolumenti, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con tre ordinanze d'identico contenuto emesse in data 14 dicembre 1988, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione; b) dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), nonché, per quanto di ragione del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; che il giudice a quo rileva come il legislatore abbia imposto una soluzione contraria alle pronunce giurisdizionali sino a quel momento intervenute, rilevando inoltre che i ricorrenti, in quanto cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983, hanno subito soltanto gli effetti sfavorevoli e non anche quelli positivi della legge 6 agosto 1984, n. 425; che il giudice rimettente, nel segnalare l'irrazionalità insita nella differenziazione di trattamento tra le varie categorie di magistrati e, nel richiamare analoghe ordinanze di rimessione del Consiglio di Stato sollecita il riesame, da parte di questa Corte, delle questioni già dichiarate infondate con la sentenza n. 413 del 1988; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza;
punto 2
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza; che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della ratio della norma impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a costituire "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati"; che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n. 1047 del 1988, n. 48 del 1989 e, soprattutto, n. 1083 del 1988; che in quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9, secondo comma, della legge n. 97 del 1979, sollevata dal Consiglio di Stato con le ordinanze richiamate dal giudice a quo; che tale conclusione è stata raggiunta in quanto nel complesso della normativa si è ravvisato l'esercizio di discrezionalità legislativa finalizzata alla realizzazione del principio di eguaglianza o di ragionevolezza; che il rimettente Consiglio non prospetta argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, limitandosi in sostanza a richiedere un riesame delle suddette affermazioni; che le questioni sono pertanto manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze di cui in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), nonché, "per quanto di ragione", del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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