Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 114 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15087
- Tributi in genere
- Infedele dichiarazione dei redditi
- Alterazione in misura rilevante
- Assunta indeterminatezza della norma incriminatrice
- Prospettata violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 247/1989.
Norme impugnate
- art. 4, comma 1, n. 7) d.l. 10 luglio 1982, n. 429
- legge 7 agosto 1982, n. 516
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio 1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;
che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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