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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 114 del 1990

Decisione
decisa il 1990-02-21, depositata il 1990-03-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:114
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15087

  • Tributi in genere
  • Infedele dichiarazione dei redditi
  • Alterazione in misura rilevante
  • Assunta indeterminatezza della norma incriminatrice
  • Prospettata violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 247/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio 1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza; che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione; che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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