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Sez. U, Sentenza n. 478 del 16/02/1966 (Rv. 320945 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM E I MEDICI DELLE MUTUE - COMMISSIONI PER LA LORO REGOLAMENTAZIONE - CONTENUTO E NATURA DELLE FUNZIONI ESERCITATE.*
Stato
decisa il 1966-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320945-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM E I MEDICI DELLE MUTUE - COMMISSIONI PER LA LORO REGOLAMENTAZIONE - CONTENUTO E NATURA DELLE FUNZIONI ESERCITATE.*

Le attribuzioni devolute alle speciali commissioni per i rapporti i.N.A.M.-medici non hanno natura ne giurisdizionale, ne arbitrale, essendo i compiti istituzionali di dette commissioni circoscritti alla esplicazione di un, attivita meramente amministrativa, che si compendia e si esaurisce in una semplice funzione di tutela degli interessi contrapposti, e di eventuale conciliazione delle controversie insorte tra l'istituto e i medici mutualistici. Ne consegue che le relative decisioni non sono vincolanti per l'i.N.A.M., il quale e libero di uniformarvisi o meno, essendo rimessa ai suoi poteri discrezionali la facolta di recepirle nelle proprie successive statuizioni. *

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)