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Sez. 2, Sentenza n. 3284 del 26/10/1972 (Rv. 361109 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI CON I MEDICI - ALBO SPECIALE DELL'INAM - ISCRIZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DEI MEDICI - INSUSSISTENZA - POTERE DI NON ISCRIZIONE DELL'INAM - CONDIZIONI - DIRITTO DI RECESSO DELL'INAM - VIGENZA - INTERVENTO DELL'ORDINE DEI MEDICI - EFFETTI - PARERI NON OBBLIGATORI - FUNZIONI CERTIFICATIVE.*
Stato
decisa il 1972-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361109-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI CON I MEDICI - ALBO SPECIALE DELL'INAM - ISCRIZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DEI MEDICI - INSUSSISTENZA - POTERE DI NON ISCRIZIONE DELL'INAM - CONDIZIONI - DIRITTO DI RECESSO DELL'INAM - VIGENZA - INTERVENTO DELL'ORDINE DEI MEDICI - EFFETTI - PARERI NON OBBLIGATORI - FUNZIONI CERTIFICATIVE.*

I medici non hanno un diritto soggettivo all'iscrizione nell' albo speciale dell'INAM, riguardo la tenuta del quale l' ordine dei medici esplica una mera attivita certificativa dei deliberati dell' istituto. E questo, infatti, che ha aperto i predetti albi a tutti i medici generici che desiderano svolgere la loro attivita nel sistema dell'assistenza mutualistica, riservandosi tuttavia un largo potere di non iscrizione, non solo in relazione a predeterminate particolari situazioni dei medici, valutabili discrezionalmente dall' istituto (pluriincarichi, impieghi fissi remunerati con stipendi soddisfacenti, Esercizio di attivita professionale specialistica), ma anche in relazione ad altre ragioni che possano presentarsi di volta in volta per ciascun medico. Integro rimane all'INAM il diritto di recesso ex art 2237 cod civ sia riguardo al contratto normativo del 1955 che ai singoli contratti che ne derivano. L'intervento degli ordini provinciali dei medici nella tenuta degli albi speciali dell'INAM, previsti dall'art 16 della convenzione citata e delle commissioni INAM- medici (provinciali e centrale), competenti per i ricorsi previsti dagli artt 18 e 19, ha carattere di mera collaborazione, a tutela del prestigio e del decoro della classe sanitaria. Le correlative determinazioni quindi si configurano giuridicamente come pareri privi di Rilevanza esterna, potendo l'INAM, per il largo potere discrezionale riservatosi, assumere in ogni caso decisioni difformi da esse. (V 1330'69, mass n 340026; 2964'67, mass n 330648) (V 478'66, mass n 320945; 1101'63).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/03/1955, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., DM 01/07/1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)