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Sez. L, Sentenza n. 6712 del 01/07/1999 (Rv. 528132 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Assunzione di lavoratori senza il tramite dell'Ufficio di collocamento - Pluralità di responsabili obbligati in solido - Mancata applicabilità dell'art. 9 D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528132-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, nella parte in cui tale disposizione non prevede che possa applicarsi anche agli illeciti amministrativi in materia di assunzioni dei lavoratori la norma secondo cui quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri. La materia tributaria è, infatti, del tutto particolare per cui le statuizioni che ne derivano sono completamente differenti da quelle che scaturiscono da violazioni di norme che perseguono finalità prive di qualsiasi analogia con essa, qual è la regolamentazione delle assunzioni e la relativa tutela dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)