Sez. L, Sentenza n. 5421 del 02/06/1998 (Rv. 516024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Assunzione di lavoratore - Richiesta al competente ufficio di collocamento - Relativa autorizzazione - Anteriorità rispetto all'assunzione - Necessità - Assunzione di lavoratori con contestuale richiesta di autorizzazione - Violazione della legge n. 264 del 1949 - Configurabilità - Rilascio successivo dell'autorizzazione - Irrilevanza - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Concreta dimostrazione dell'elemento soggettivo - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
L'art. 13 della legge 29 aprile 1949 n. 264 nel disporre che chi intende assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio di collocamento, letto in relazione al successivo art. 19 della stessa legge, il quale consente di assumere direttamente la mano d'opera nei (soli) casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti, rende palese che la richiesta e la conseguente autorizzazione devono precedere la costituzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che incorre nella violazione degli articoli 11, 13 e 18 della cit. legge n. 264 del 1949 colui che, prima dell'entrata in vigore delle innovazioni introdotte nella materia del collocamento dall'art. 9 bis, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1996 n. 608 (di conversione in legge del D.L. 1 ottobre 1996 n. 511 recante fra l'altro disposizioni urgenti in materia di collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo) assuma lavoratori non per il tramite della competente sezione di collocamento, non rilevando in contrario quale scriminante, che al momento dell'assunzione egli abbia già richiesto la prescritta autorizzazione, poi in concreto rilasciatagli, stante il principio secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è sufficiente ai fini dell'elemento soggettivo la coscienza e volontà della condotta attiva od omissione, sia essa dolosa o colposa senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 19, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)