Sez. 2, Sentenza n. 380 del 05/02/1966 (Rv. 320735 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINE PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINE PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA.*
In tema di previdenza e assistenza sociale, il richiamo contenuto nell'art 58, ultimo comma, del tu 30 maggio 1955, n 797, sugli assegni familiari riguarda, senza alcuna esclusione, tutte le Disposizioni relative alla decisione dei ricorsi, contenute nel titolo quinto del RD n 1827 del 1935 compresa quella dell'art 98, modificata dalla legge 5 febbraio 1957, n 18, la quale sancisce l'Obbligo degli organi amministrativi di decidere il ricorso entro i novanta giorni successivi alla data della sua proposizione, facultando l'interessato ad esperire l'Azione giudiziaria nell'ipotesi che tale termine trascorra senza che la decisione sia stata pronunciata. (Conf 869/65; 849/64; 3142/63; 2072/62; contra 952/63; 3165/62).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98, Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)