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Sez. 2, Sentenza n. 5754 del 30/10/1981 (Rv. 416453 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPIO RELATIVO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DEI FATTI DEDOTTI - LIMITI TEMPORALI DELLA CONTESTAZIONE PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416453-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPIO RELATIVO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DEI FATTI DEDOTTI - LIMITI TEMPORALI DELLA CONTESTAZIONE PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - IRRILEVANZA.*

L'Onere di provare i fatti allegati si configura se e quando essi vengono contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti. Tale contestazione deve intervenire nel corso del giudizio, fino al momento della precisazione delle conclusioni, non essendo consentito formularla nella comparsa conclusionale, che non può immutare o travolgere le conclusioni definitive. (V 1727/81, mass n 412411; (V 2031/80, mass nn 405670 e 405671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)