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Sez. 5 - , Sentenza n. 17195 del 27/05/2022 (Rv. 664732 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE IVA | Distacco di personale a favore di società a controllo pubblico - Contributi erogati a favore della società controllata - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664732-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE IVA

In tema di Iva, in ipotesi di distacco di personale a favore di società a controllo pubblico, sono imponibili i contributi erogati a favore della società controllata, atteso che tale società di capitali, quand'anche a partecipazione pubblica, non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, operando la stessa, quale persona giuridica privata, comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sicché va escluso che per tale sola ragione sia priva del requisito dell'indipendenza che - secondo quanto previsto dall'art. 4 della Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1997, alla luce del quale va interpretato l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - costituisce il presupposto dell'imposta.

Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/02/1986 num. 7, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)