Sez. 5 - , Sentenza n. 529 del 14/01/2021 (Rv. 660235 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | IVA - Distacco di personale da società controllante a società controllata - Natura - Prestazione di servizio - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di Iva, il distacco di personale dalla società controllante a quella controllata costituisce un'operazione economica inerente all'esercizio dell'attività di impresa ed in particolare una prestazione di servizi che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in causa C-94/19 dell'art. 1, par. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve ritenersi onerosa e quindi imponibile purché sussista un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 35, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)