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Sez. 1, Sentenza n. 403 del 13/01/2010 (Rv. 611077 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. - Decisione di inammissibilità - Mezzi di impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Oggetto - Statuizione sulle spese - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611077-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE

L'ordinanza del tribunale, la quale abbia dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. unicamente per la parte della decisione contenente la condanna degli originari istanti alle spese del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)