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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 388 del 10/01/2023 (Rv. 666532 - 01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimenti ex art. 2409 c.c. - Reclamo - Decisione della corte d'appello - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666532-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà; ne consegue che la decisione resa dalla Corte d'appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.

Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)