Sez. 3, Sentenza n. 10563 del 19/07/2002 (Rv. 555977 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Momento di formazione del contratto di locazione - Individuazione - Ritardata consegna dell'immobile o privazione temporanea del godimento di esso - Incidenza sulla durata della locazione - Esclusione.
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE
In base al principio consensualistico, il contratto di locazione si perfeziona con il semplice accordo delle parti, laddove l'effettiva consegna del bene locato, o la privazione temporanea del godimento di esso da parte del locatore non incidono né sulla formazione del contratto né tanto meno sulla durata di esso, che è determinata dalla volontà delle parti o dalla legge, potendo rilevare solo, la prima, come inadempimento o di legittimazione del conduttore al ricorso alla tutela possessoria, e, la seconda, come fonte del diritto alla riduzione del canone o, eccezionalmente, causa di scioglimento del contratto su iniziativa del conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Decreto Legge 04/08/1992 num. 332 art. 11 com. 2 n. 2, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)