Sez. 3, Sentenza n. 372 del 15/01/1997 (Rv. 501778 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE | Impedimento temporaneo di ogni godimento ad uso abitativo della cosa locata - Protrarsi nel tempo dell'impedimento - Scioglimento del contratto - Iniziativa del conduttore - Necessità.
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Gli artt. 1583 e 1584 cod. civ. disciplinano due fattispecie diverse che hanno in comune il presupposto della necessità di riparazioni improcrastinabili della cosa locata, ma si differenziano, perché l'una attiene alla privazione temporanea parziale del godimento della cosa locata (artt. 1583 e 1584 primo comma), e la seconda all'impedimento temporaneo di ogni godimento della cosa (art. 1584 secondo comma) nel caso in cui "l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia", e in particolare l'art. 1584 secondo comma va interpretato nel senso che l'impedimento al conduttore del godimento della cosa nei termini indicati, che si protrae nel tempo, non è di per sè causa di scioglimento del contratto, spettando alla sua iniziativa di manifestare un interesse contrario alla prosecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1583, Cod. Civ. art. 1584 com. 1, Cod. Civ. art. 1584 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)