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Sez. 4, Sentenza n. 5166 del 26/11/1996 Cc. (dep. 15/01/1997) Rv. 206781 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Ricorrente detenuto - Richiesta di partecipazione - Traduzione - Obbligo - Violazione - Nullità assoluta.
Stato
decisa il 1996-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206781-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 comma ottavo cod. proc. pen.) l'imputato ricorrente, anche se detenuto in altra circoscrizione, ha il diritto di essere tradotto davanti al tribunale quando esplicitamente lo richieda; e ciò vale anche nell'ipotesi in cui il ricorrente si trovi in stato di detenzione domiciliare. In entrambi i casi la violazione del diritto di intervento del ricorrente determina una nullità assoluta. (V. sez. U, 22 novembre 1995, Carlutti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)