Sez. 5, Sentenza n. 24376 del 11/05/2004 Cc. (dep. 28/05/2004) Rv. 229653 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - audizione delle parti | Interessato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice - Richiesta di essere sentito personalmente - Obbligo incondizionato del giudice di disporre la traduzione davanti a sè - Sussistenza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - audizione delle parti
In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.), deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991, che qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sè, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale, per consentire a chi abbia personalmente proposto la relativa richiesta di dedurre motivi nuovi a norma dell'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)