diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 526 del 05/03/1963 (Rv. 260698 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE ED AL CONCILIATORE - PATROCINIO - GIUDIZI INNANZI AL PRETORE - AVVOCATO - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA - LIMITAZIONI TERRITORIALI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1963-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260698-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE ED AL CONCILIATORE - PATROCINIO - GIUDIZI INNANZI AL PRETORE - AVVOCATO - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA - LIMITAZIONI TERRITORIALI - INSUSSISTENZA.*

A norma dell'art 82 cod proc civ, l'ufficio di procuratore legalmente esercente, e quindi iscritto nell'albo locale, e richiesto soltanto davanti al tribunale e alla Corte d'appellò non anche nei giudizi pretorili, ai quali le parti possono partecipare col ministero o con l'assistenza di un difensore. Pertanto, in tali giudizi, non e necessaria la rappresentanza processuale, ma e sufficiente la sola assistenza, la quale puo essere svolta, senza limitazioni territoriali, dagli iscritti in un qualsiasi albo di avvocati. (V 2208-61' 2333-60' 3072-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)