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Sez. U - , Sentenza n. 27418 del 20/09/2022 (Rv. 665908 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 per la "scarsa rilevanza del fatto" - Applicabilità - Criteri - Peculiarietà del caso concreto - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665908-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nell'ipotesi di ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, la necessità di procedere, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, ad una valutazione in misura della singola vicenda disciplinare e dei tratti che la contraddistinguono, impedisce di enucleare in astratto ed in via generale soglie minime e massime di durata della privazione della libertà personale che rendano applicabile o non applicabile l'esimente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente, anche in virtù di una comparazione con altri giudizi in cui venivano in rilievo fattispecie analoghe, senza tuttavia valutare una pluralità di elementi quali: la grave negligenza del cancelliere, a sua volta sanzionato disciplinarmente, le dichiarazioni rese dall'imputato in merito agli effetti benefici della permanenza presso la struttura riabilitativa, la professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle funzioni).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)