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Sez. U, Sentenza n. 22095 del 31/07/2025 (Rv. 675740-02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Incompatibilità a priori - Esclusione - Valutazione di gravità commisurata alla rilevanza costituzionale del bene protetto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675740-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, in relazione agli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, pur dovendo escludersi un'incompatibilità a priori con l'esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la gravità del fatto va commisurata alla rilevanza costituzionale del bene protetto, sicché l'indebita compressione di un diritto fondamentale - quale quello declamato dall'art. 13 Cost. - potrà approdare ad un giudizio finale di scarsa offensività della condotta, con effetto esimente della responsabilità disciplinare, in ipotesi del tutto peculiari, che si caratterizzano per la lieve consistenza della lesione arrecata alla altrui libertà, da valutarsi nei confini della specifica vicenda disciplinare e, quindi, unicamente in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito contestato - nel caso di specie il "danno ingiusto" e la "negligenza inescusabile" di cui alle lett. a) e g) del citato art. 2 -, senza contaminazione con elementi estrinseci. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo qualificato la lesione del bene giuridico come "non di minima entità", in ragione della durata di quarantatré giorni del periodo di ingiusta detenzione e della misura della negligenza inescusabile, aveva ritenuto applicabile l'esimente della scarsa rilevanza del fatto, dando rilievo ad elementi - quali l'assenza di istanze dell'imputato; la pena finale concretamente irrogata; l'essere stato indotto l'errore da una mancata annotazione di cancelleria; l'unicità dell'episodio e la laboriosità del magistrato - inidonei a proiettare effetti sul danno da indebita privazione della libertà personale e sul livello di colpa da omessa vigilanza, in senso riduttivo della gravità degli stessi).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)