Sez. L, Sentenza n. 4504 del 20/05/1997 (Rv. 504564 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Clausola prevedente il potere del proponente di trattare direttamente (con esclusione dei diritti dell'agente) alcuni clienti - Natura - Condizione meramente potestativa - Configurabilità - Effetti - Nullità ex art. 1356 cod. civ..
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
È nulla ai sensi dell'art. 1356 cod. civ., risolvendosi in una condizione meramente potestativa, tale da far venir meno l'efficacia vincolante dell'intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente alcuni clienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dall'agente in quanto l'applicazione di detta clausola svuoterebbe di significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre all'agente un numero indefinito di clienti - anche tutti - senza riconoscergli diritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte per organizzare una sempre più estesa rete di clienti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1356, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)