Sez. 3, Sentenza n. 6460 del 18/05/2000 (Rv. 536639 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE | Diritto dell'agente a far valere l'inadempimento del contratto di assicurazione - Esclusione - Deduzione dell'inadempimento contrattuale del mandato d'agenzia - Possibilità per l'agente di far valere l'inerzia colpevole del preponente nel garantire il mantenimento del contratto di assicurazione - Ammissibilità.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE
Il diritto a far valere la responsabilità per inadempimento contrattuale spetta alle sole parti contraenti o loro aventi causa e quindi l'agente - che non è parte nel contratto di assicurazione (nella specie, in particolare, di coassicurazione) né è titolare di un distinto ed autonomo diritto derivantegli da tale contratto, di cui è parte invece la compagnia assicuratrice - non può sostituirsi nei confronti della società assicuratrice nel far valere un diritto ad essere risarcito di pretesi danni, assertivamente causati da quest'ultima al contratto di assicurazione. L'agente però, ove ritenga di aver subito un danno consistente in perdita di provvigioni o di "chance" per effetto dell'irregolare risoluzione anticipata del contratto di assicurazione, imputabile ad inadempimento della delegataria, può agire nei confronti della propria compagnia preponente imputandole, a titolo di inadempimento contrattuale del mandato d'agenzia, l'inerzia colpevole di non aver esperito i rimedi opportuni a garantire il mantenimento del contratto di assicurazione, salvo comunque l'esperibilità dell'azione surrogatoria ex art. 2900 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)