Sez. 1, Sentenza n. 1472 del 03/05/1969 (Rv. 340284 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - VENDITA TRA PARENTI - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PROVA DELLA PROVENIENZA DEL PREZZO DAL PATRIMONIO DELL'ACQUIRENTE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - VENDITA TRA PARENTI - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PROVA DELLA PROVENIENZA DEL PREZZO DAL PATRIMONIO DELL'ACQUIRENTE.*
La presunzione di gratuita delle vendite tra parenti, posta dallo art.5 del d.l.l. 8 marzo 1945, n.90, e vinta dalla prova, nei modi indicati dalla legge, della provenienza del danaro dal patrimonio dello acquirente e non occorre provare anche come tale danaro sia entrato nel patrimonio dell'acquirente. (nella specie, e stato ritenuto che i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione della legge considerando vinta la presunzione mediante la esibizione di assegni circolari rilasciati da una banca, prima dell'acquisto, all'ordine dell'acquirente e da questo poi girati al venditore dell'immobile).*
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)